Imposizione Vincite
La tassazione dei guadagni ottenuti dalle persone fisiche dagli investimenti nei fondi di investimento.
Persone giuridiche:
Registra in contabilità i guadagni o le perdite risultanti dalla vendita delle unità di fondo.
A partire dal 01.01.2026, i guadagni ottenuti dagli investitori persone fisiche dagli investimenti nei fondi aperti di investimento saranno tassati per ritenuta alla fonte, come segue:
- applicando una quota del 3% su ogni guadagno derivante dal trasferimento di titoli di valore che sono stati acquisiti e alienati in un periodo superiore a 365 giorni, incluso, dalla data di acquisizione;
- mediante l'applicazione di un'aliquota del 6% su ogni guadagno derivante dal trasferimento di titoli di valore che sono stati acquisiti e alienati in un periodo inferiore a 365 giorni dalla data di acquisizione;
Nel periodo 01.01.2023-31.12.2025, i guadagni ottenuti dagli investitori persone fisiche dagli investimenti nei fondi comuni di investimento aperti sono stati tassati alla fonte, come segue:
- mediante l'applicazione di una quota dell'1% su ogni guadagno derivante dal trasferimento di titoli di valore che sono stati acquisiti e alienati in un periodo superiore o uguale a 365 giorni dalla data di acquisizione;
- mediante l'applicazione di una tassa del 3% su ogni guadagno derivante dal trasferimento di titoli che sono stati acquisiti e ceduti in un periodo inferiore a 365 giorni dalla data di acquisizione;
Per stabilire del periodo di possesso delle unità di fondo rimborsate e della loro classificazione in una delle due tranche di tassazione si utilizza il metodo FIFO (primo entrato – primo uscito), calcolando il numero di giorni trascorsi tra la data di emissione delle unità di fondo e la data di annullamento delle unità di fondo oggetto della transazione di rimborso.
A partire dalla data del 01.01.2023 le perdite realizzate dalle transazioni di riscatto delle quote del fondo non vengono riportate, rappresentando perdite definitive per l'investitore, indipendentemente dalla data in cui sono state registrate.
Nel caso in cui i contribuenti persone fisiche ottengano redditi cumulati annualmente da più fonti: investimenti, attività indipendenti, professioni liberali, affitti, ecc. superiori al limite stabilito dal Codice Fiscale, i contribuenti devono anche versare il contributo per l'assicurazione sociale sanitaria (CASS), secondo le disposizioni legali applicabili. Le eccezioni al pagamento del contributo per l'assicurazione sociale sanitaria si trovano nel quadro giuridico specifico, in vigore.